I dispositivi protettivi costituiscono una barriera tra il lavoratore ed il rischio specifico. L’obiettivo è quello di eliminare o ridurre al minimo il rischio lavorativo. L’utilizzo dei D.P.I. deve essere successivo alla modifica dei processi lavorativi ed all’adozione di protezioni collettive. I D.P.I. devono essere conformi al d.lgs. 475. Debbono essere adeguati ai rischi da prevenire e non determinare ulteriori rischi per i lavoratori. I D.P.I. debbono rispettare le esigenze ergonomiche lavorative. Qualora vengano utilizzati più D.P.I. per la protezione da rischi multipli , questi debbono essere compatibili tra loro e non costituire ulteriore fattore di rischio lavorativo. Il datore di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi lavorativi, individua i D.P.I. idonei a proteggere i lavoratori nelle specifiche lavorazioni. Tali D.P.I. debbono essere aggiornati qualora vi siano modifiche lavorative,ed essere oggetto di manutenzione e sostituzione in caso di usura. I lavoratori debbono essere formati ed informati sul loro corretto uso. La formazione specifica è obbligatoria qualora vengano utilizzati D.P.I. di terza categoria e per l’udito. I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare in maniera conforme i D.P.I. assegnati , di non apportare modifiche , di averne cura e segnalare immediatamente la presenza di eventuali deficit. I lavoratori hanno inoltre l’obbligo di frequentare i corsi di formazione sul corretto utilizzo dei D.P.I.
Gli Otoprotettori
Il rumore è uno dei maggiori fattori di rischio per la salute dei lavoratori: infatti il danno che provoca, si manifesta gradualmente e può comportare delle conseguenze irreversibili per l’udito. Vista l’entità del danno che può provocare, in tutti i luoghi di lavoro ove è presente un costante rumore ambientale (che non può essere attutito in alcun modo) è indispensabile utilizzare dei mezzi di protezione auricolari (chiamati anche “otoprotettori”).
I suddetti otoprotettori si dividono in due gruppi:
- Le cuffie
- Gli inserti
Le cuffie sono composte strutturate:
- due “conchiglie” con cuscinetti morbidi, che coprono le orecchie, al cui interno è presente un materiale liquido isolante
- la fascia di tensione
- cinghia di sostegno
Gli inserti (chiamati anche “tappi”) si inseriscono all’interno dell’orecchio (meato acustico esterno) e possono essere muniti di un cordone o di un archetto.
Dispositivi Anticaduta
La Normativa Vigente stabilisce che, laddove non è possibile tecnicamente montare delle impalcature o parapetti, tutti coloro che lavorano in quota (almeno 2 metri di altezza rispetto al terreno), necessariamente devono indossare dei dispositivi anticaduta, fondamentali per limitare il rischio, spesso mortale, di caduta dall’alto.
Questo genere di dispositivi deve essere scelto da persone esperte, dopo aver valutato i possibili pericoli intrinsechi del lavoro da svolgere, e spesso è opportuno utilizzare diversi dpi e collegarli tra loro.
Un sistema di anticaduta è composto dai seguenti dpi:
- imbracatura: un’apparecchiatura di sostegno per il corpo, composta da cinghie, bretelle (inserite in modo da permettere al lavoratore la libertà dei movimenti durante il lavoro) e punti di aggancio, e ha lo scopo di arrestare il corpo in caso di caduta.
- corda: con assorbitore di energia, che deve collegare l’imbracatura al punto di ancoraggio
Protezione della Testa
Gli elmetti sono dei caschi formati da plastica (policarbonato termoplastico e spesso rinforzati con alluminio) che vengono utilizzati per la protezione della testa del lavoratore (nuca e zone parietali), dalle eventuali lesioni che potrebbero essere provocate dalla caduta di oggetti.
Le principali caratteristiche degli elmetti, sono le seguenti:
- Capacità di assorbimento degli urti
- Resistenza alla perforazione, all’infiammabilità, alla luce solare ed alla pioggia
- Ancoraggio nel sottogola
E’ necesario sostituire l’elmetto nel caso in cui sia stato sottoposto ad un violento urto, poiché nell’aggiustarlo, potrebbero essere modificate alcune componenti originali del casco, fondamentali ad attutire l’urto.
Protezione delle vie Respiratorie
I DPI delle vie respiratorie, chiamati anche APVR (apparecchi di protezione della vie respiratore) sono dei dispositivi (costituiti da un sistema di filtrazione) aventi lo scopo di proteggere gli operatori esposti al pericolo di inalazione di sostanze pericolose gassose.
I dispositivi delle vie respiratorie si suddividono nelle seguenti tipologie:
- Facciali filtranti (antipolvere, antigas e combinati): sono costituiti interamente da materiale filtrante, attraverso il quale viene eliminata l’aria. Questi dispositivi coprono mento, naso e bocca, e in caso di sostituzione, non è possibile cambiare dei pezzi, bensì l’intero dispositivo;
- Semimaschere: anche questo dispositivo copre bocca, mento e naso ma, a differenza dei facciali filtranti, è costituito da più filtri, che possono essere sostituiti;
- Maschere intere: sono formate da strutture che coprono tutto il volto (visiera trasparente) e valvole di espirazione. Le maschere, allo stesso modo delle semimaschere, sono formate da filtri sostituibili.
Protezione delle Mani
Quando non è possibile eliminare del tutto i pericoli per mani ed avambracci a contatto con sostanze pericolose per la pelle, è necessario che l’operatore utilizzi i guanti di protezione da lesioni termiche meccaniche, biologiche e chimiche.
La scelta dei guanti che il datore di lavoro deve far indossare ai propri dipendenti non è universale: infatti è specifica in base all’attività lavorativa da svolgere, e deve essere fatta da un esperto sulla base della valutazione dei rischi lavorativi, che segue le indicazioni previste dal D.Lgs. 81/08.
Tutti i tipi di guanti da lavoro, devono rispettare tutti i requisiti generali previsti dalla norma UNI EN 420.
Per la taglia dei guanti da lavoro, è necessario considerare:
- La distanza tra l’estremità del dito medio ed il polso
- La circonferenza delle mani
TIPOLOGIA | PROTEZIONE | RESISTENZA |
EN 388 | DAI RISCHI MECCANICI | ABRASIONE TAGLIO
STRAPPO PERFORAZIONE |
EN 511 | DAL FREDDO | FREDDO PER CONDUZIONE E CONTATTO PERMEABILITA’ ALL’ACQUA |
EN 407 | DAL CALORE E FUOCO | INFIAMMABILITA’ CALORE DA CONTATTO, CONVETTIVO E RADIANTE
SPRUZZI DI METALLO |
Calzature di Sicurezza
Tutti i lavoratori esposti a determinati pericoli presenti sul posto di lavoro, hanno l’obbligo di utilizzare le scarpe antinfortunistiche, che si differenziano in base alle attività lavorative da svolgere.
Nei casi previsti dalla normativa vigente, il datore di lavoro deve necessariamente fornire le scarpe antinfortunistiche e i lavoratori hanno l’obbligo di indossarle.
Tutte le calzature da lavoro devono rispettare i requisiti previsti dalla norma UNI EN 20345.
Le calzature da lavoro che seguono la Norma UNI EN ISO 20346 vengono chiamate “Calzature protettive”, mentre le calzature da lavoro che seguono la Norma UNI EN ISO 20347 sono denominate “Calzature da lavoro” o “professionali”.
Le suddette scarpe sono definite di base SB (“S”: safety=sicurezza – “B”: base) e in base alle caratteristiche in aggiunta, si differenziano nelle seguenti tipologie:
TIPOLOGIA | REQUISITI DI PROTEZIONE BASE | CARATTERISTICHE IN AGGIUNTA |
S1 | SB | ANTISTATICA |
S1P | SB + S1 | LAMINA ANTIFORO |
S2 | SB + S1 | TOMAIA RESISTENTE ALL’ACQUA |
S3 | SB + S1 + S2 | LAMINA ANTIFORO |
S4 | SB + S1 + S2 | Si trova su STIVALI IN GOMMA O PVC CON PUNTUALE, SENZA LAMINA |
S5 | SB + S1 + S2 | Si trova su STIVALI IN GOMMA O PVC CON PUNTUALE E LAMINA ANTIFORO |
Protezione degli Occhi
Gli occhiali di protezione sono tra i dispositivi maggiormente utilizzati, poiché sono molteplici le attività lavorative nelle quali è necessario proteggere gli occhi.
I rischi che si corrono non proteggendosi gli occhi con gli occhiali o visiere, possono essere sintetizzate nella tabella sottostante:
RISCHIO | PERICOLO |
MECCANICO | schizzi di metallo fuso acqua ad alta pressione
proiezione di particelle legnose e minerali |
CHIMICO | spruzzi di prodotti chimici fumi, vapori
agenti biologici |
RADIAZIONI | laser ultravioletti
abbagliamento infrarossi |
Abbigliamento da Lavoro
Tute protettive, abiti ad alta visibilità, ecc..
Cassette di Pronto Soccorso
In base a quanto stabilito dal D.M. 388/2003 e D.Lgs. 81/2008, nella propria azienda il datore di lavoro (dopo aver consultato il medico competente) deve disporre di tutta l’attrezzatura necessaria per l’emergenza e l’intervento degli addetti al pronto soccorso (i quali devono essere formati con un apposito corso)
I dispositivi con i contenuti minimi da disporre in azienda sono elencati negli allegati 1 e 2 del D.M. 388/2003 e si differenziano a seconda se si tratti della cassetta di pronto soccorso o del pacchetto di medicazione.
Segnaletica di sicurezza
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in tutte le aziende deve essere presente la segnaletica di sicurezza.
La segnaletica ha lo scopo di indicare ai lavoratori le zone di pericolo, via di fuga, ecc..